Spese aziendali
Costituzione, composizione e ruolo: tutte le peculiarità del capitale sociale S.r.l.
Come è noto, il capitale sociale è costituito dalle risorse che i soci mettono a disposizione per dare l’avvio all’attività d’impresa. È indicato nominalmente all’interno dell’atto costitutivo della società e può essere composto da denaro oppure da beni in natura, materiali o immateriali, che i soci apportano nell’azienda. Può trattarsi quindi di apparecchiature, macchinari, crediti, rami d’azienda, marchi e quant’altro. Va da sé che il capitale sociale è disciplinato in maniera diversa a seconda della forma societaria dell’azienda. Nella S.r.l., infatti, che è una società di capitali (come la S.p.A.), il capitale sociale funge da garanzia verso i terzi, a copertura dei debiti sociali, laddove in una società di persone (come S.a.s. o S.n.c.) sono i soci illimitatamente responsabili a rispondere personalmente con l’intero proprio patrimonio. Già questa differenza sostanziale implica una diversa disciplina della materia, a partire, per esempio, dall’ammontare minimo del capitale sociale.
Sommario
Composizione del capitale sociale nella S.r.l.: cenni generali
Come abbiamo già accennato, il capitale sociale non deve essere necessariamente costituito da denaro (anche se, come vedremo, esistono requisiti specifici in base all’ammontare del capitale sociale), ma può essere costituito anche da beni in natura. All’interno di questa categoria sono ricompresi sia i beni materiali che i beni immateriali. I primi possono essere attrezzature, accessori o macchinari, mentre tra i secondi rientrano marchi e brevetti, crediti ceduti, contratti, diritti di godimento e altro ancora. È possibile anche registrare un marchio e conferirlo a capitale sociale.
Tra i beni immateriali, nel caso delle S.r.l., possono rientrare anche le cosiddette “prestazioni d’opera o di servizi” da parte del socio: in sostanza il socio si impegna a conferire il proprio lavoro all’interno dell’azienda. In questi casi, però, il socio deve presentare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria per garantire gli obblighi che va assumendosi nei confronti della società. Se l’atto costitutivo della società lo consente, il socio può sostituire polizza e fideiussione con un deposito cauzionale in denaro.
I soci hanno anche la possibilità di non versare tutto il capitale al momento in cui viene costituita la società. Secondo quanto stabilito dall’art. 2464 del Codice civile, i conferimenti in denaro all’atto della sottoscrizione del capitale devono consistere in un versamento pari a perlomeno il 25% del totale. Tant’è che, in base al fatto che i soci abbiano o meno versato il capitale come previsto dall’atto costitutivo, il capitale sociale può essere suddiviso in capitale sottoscritto e capitale versato.
Il primo è il capitale nominale indicato nello statuto e che deve essere conferito dai soci che si sono impegnati a farlo; il secondo è il capitale che i soci hanno realmente versato sotto forma di denaro o beni in natura.
Il capitale sociale e le diverse tipologie di S.r.l.
Vediamo allora nel dettaglio come deve essere versato e quali caratteristiche ha il capitale sociale nelle diverse forme di società a responsabilità limitata:
Società a responsabilità limitata ordinaria: la S.r.l. è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni nel limite delle quote di partecipazione conferite dai soci. La sua disciplina è cambiata notevolmente con legge n. 99 del 9 agosto 2013, quando è stato stabilito che può essere costituita conferendo un capitale sociale di solo 1 euro, laddove questo limite prima era di 10.000 euro. Proprio questa caratteristica, unita alla limitazione della responsabilità dei soci, fa della S.r.l. una delle forme giuridiche che meglio si presta alle imprese di piccole dimensioni. Inoltre, presenta una notevole flessibilità, potendo essere aperta in breve tempo, con pochi adempimenti e senza limitazioni alle categorie merceologiche in cui opera l’azienda.
Sebbene sia possibile aprire un S.r.l. anche con 1 solo euro, il fatto che il capitale sociale iniziale della società sia superiore o inferiore ai 10.000 euro determina alcune importanti differenze.
Tanto per cominciare, se il capitale sociale della S.r.l. è pari o superiore a 10.000 euro, fatte salve le indicazioni dell’atto costitutivo, i soci dovranno conferire almeno il 25% in denaro al momento della sottoscrizione, potendo invece versare la parte restante (anche come beni o servizi) in un momento successivo. Ove invece il capitale sociale della S.r.l. risulti inferiore ai 10.000 euro, è previsto che debba essere conferito esclusivamente in denaro e integralmente in un’unica soluzione al momento della costituzione della società.
Inoltre, l’art. 2430 del Codice civile stabilisce che è fatto obbligo di accantonare 1/20 (ovvero il 5%) degli utili di bilancio a riserva legale fino al raggiungimento di 1/5 del capitale che è stato sottoscritto dai soci. In questa sede, vale la pena di accennare anche al fatto che la S.r.l. ordinaria con capitale inferiore ai 10.000 euro non usufruisce dei vantaggi fiscali e delle numerose agevolazioni di cui gode invece una S.r.l. con capitale superiore ai 10.000 euro. Nel caso particolare della S.r.l. unipersonale, ovvero dove c’è un unico socio che sottoscrive l’intero capitale, questi dovrà versare l’intero capitale nominale di cui allo statuto della società.
Società a responsabilità limitata semplificata: le S.r.l.s. sono società a responsabilità limitata di più facile costituzione, grazie soprattutto agli oneri molto inferiori a quelli previsti per la S.r.l. ordinaria. In sostanza, possono essere costituite senza che sia necessario pagare le ingenti spese notarili e i diritti di segreteria.
Proprio per questa ragione, questa forma societaria parrebbe consigliabile soprattutto ai giovani imprenditori, che si troverebbero così a fronteggiare una minor burocrazia e minori costi amministrativi nella fase, già di per sé onerosa, di avvio dell’impresa. In realtà, le S.r.l.s. presentano anche un altro lato della medaglia, dal momento che questi vantaggi trovano un contraltare nelle grosse limitazioni che caratterizzano questo tipo di società.
Innanzitutto, statuto e atto costitutivo sono redatti in forma standard e non è possibile modificarli sulla base delle specifiche esigenze dei soci. Inoltre, il capitale sociale può essere conferito solo sotto forma di denaro (quindi niente beni in natura), deve essere versato interamente all’atto della costituzione e, comunque, non può mai superare l’ammontare dei 9.999 euro.
Non si tratta di un limite da poco, se si considera che un capitale ridotto che non possa essere aumentato potrebbe impedire o limitare l’accesso al mercato dei finanziamenti e, comunque, frenare lo sviluppo futuro dell’attività aziendale. Inoltre, analogamente a quanto accade per la S.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore ai 10.000 euro, 1/5 dell’utile di bilancio deve essere iscritto a riserva legale fino a quando il patrimonio netto della S.r.l.s. non raggiunga i 10.000 euro.
Conclusioni
Nelle S.r.l. il capitale sociale gioca un ruolo fondamentale, anche perché è indice di solvibilità agli occhi dei creditori ed è garanzia della solidità finanziaria dell’azienda. Senza contare che costituisce un elemento chiave per la crescita dell’impresa e per il futuro, potenziale accesso ai finanziamenti. Alla solidità finanziaria dell’azienda, però, contribuisce in maniera sostanziale anche la capacità di gestire le spese generali e i flussi contabili in maniera puntuale ed efficiente, salvaguardando così la liquidità d’impresa.
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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare
- Il capitale sociale è costituito dall’insieme delle risorse che i soci mettono a disposizione per avviare l’attività d’impresa. Può essere composto da denaro, beni in natura (materiali e immateriali), crediti e anche da prestazioni d’opera dei soci.
- Il capitale sociale minimo per S.r.l. ordinarie è di 1 solo euro, ma il fatto che il capitale sociale sia superiore o inferiore ai 10.000 euro determina alcune sostanziali differenze nelle modalità di conferimento e nell’obbligo di accantonamento di utili a riserva legale.
- Nel caso di società a responsabilità limitata semplificate (S.r.l.s.), il capitale sociale può essere conferito solo sotto forma di denaro (e interamente all’atto della costituzione) e non può superare i 9.999 euro.