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Reverse charge IVA : cos'è e come funziona

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Concepito dal legislatore per prevenire i fenomeni di evasione fiscale, il reverse charge IVA, al pari di altre tematiche di natura contabile è un meccanismo semplice per definizione ma complesso e articolato sul piano normativo. Di seguito sono elencati alcuni concetti essenziali in materia: definizione e disciplina di base, soggetti coinvolti e correlazione con la fattura elettronica.

Sommario

Reverse charge IVA: definizione e disciplina

 

 

Il reverse charge IVA è l’inversione contabile per mezzo della quale l’IVA di una compravendita di beni o servizi contro fattura viene attribuita al destinatario/cessionario della transazione piuttosto che al cedente, come avviene di solito. Normalmente infatti, secondo il consueto principio di rivalsa, l’aliquota viene applicata al cliente ma è il fornitore del bene o del servizio (il cedente) a pagarla allo Stato. In sintesi, tramite reverse charge, il carico tributario si sposta dal venditore all’acquirente.

 

Con l’inversione contabile il fornitore è tenuto al pagamento e all’emissione di un’autofattura correlata da una duplice annotazione nel registro dei fatture/corrispettive e in quello degli acquisti. Anche l’acquirente emette autofattura, dopo aver ricevuto fattura dal venditore, la integra con l’aliquota preista per legge e provvede alla duplice annotazione nel registro IVA vendite e acquisti.

 

 

Reverse charge IVA: soggetti e attività coinvolte

 

 

Condizione necessaria è che i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi IVA residenti sul territorio italiano, tra cui soggetti consorziati, associazioni coinvolte in attività esterne all’ambito commerciale o agricolo, enti della Pubblica Amministrazione (coinvolti, peraltro anche nello split payment). Il principio di carattere generale impone che il debitore d’imposta eserciti operazioni rilevanti sul piano dell’esercizio d’impresa o della libera professione.

 

Il D.P.R 633/1972 stabilisce le attività coinvolte nell’applicazione del reverse charge IVA. La categoria di operazioni, persone fisiche e giuridiche è piuttosto ampia e variegata, ognuna regolamentata in maniera capillare dalla normativa. Comprende: le cessioni di materiali e articoli in oro, prestazioni di manodopera in ambito edile, cessione di fabbricati, servizi di pulizia e installazione impianti, servizi interni delle imprese consorziate, prestazioni di servizi tramite appalto e subappalto, cessione di attrezzature terminali in ambito pubblico, cessioni di beni nell’ambito del gaming domestico, cessioni di materie prime o articoli lapidei, gas ed energia elettrica.

 

 

Reverse charge IVA: errori, omissioni e sanzioni

 

 

É frequente che il cedente/fornitore del bene o del servizio emetta fattura con addebbito IVA alla stregua di un’operazione ordinaria. Nonostante l’imposta venga assolta correttamente, trattandosi di violazione, si applica una sanzione con importo compreso tra 250 e 10 mila euro. Se invece il reverse charge IVA è semplicemente omesso il valore della sanzione sale da 500 a 20 mila euro ma la normativa prevede il ricorso al ravvedimento operoso per sanare la suddetta omissione.

 

 

Reverse charge IVA e fatturazione elettronica

 

 

La fatturazione elettronica del reverse charge IVA segue la disciplina del reverse charge esterno o interno. Il meccanismo esterno è valido per le compravendita di beni da parte di soggetti passivi IVA nell’ambito della Comunità Europea o per la prestazione di servizi provenienti da paesi esterni all’Unione. Il meccanismo interno è valido per compravendita da soggetti passivi d’imposta con residenza in Italia nei confonti dei quali si applicano le norme in deroga degli art. 17 e 74 riferiti al Decreto IVA.

 

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che gli acquisti interni all’Unione e l’acquisto di servizi extracomunicatori non sono gravati dall’obbligo di fatturazione elettronica, piuttosto dall’onere di trasmettere mensilmente l’esterometro. In termini di fatturazione elettronica, le compravendite con meccanismo di reverse charge IVA in Italia non prevede l’obbligo dell’invio dell’autofattura all’SDI.

 

 

Conclusioni 

 

 

Gli acquisti in reverse charge IVA ai sensi del D.L. 119/2018 hanno sostanzialmente modificato le regole ordinarie della liquidazione IVA periodica per cui i contribuenti che ricevono o registrano fatture entro il 15 del mese seguente possono beneficiare della retroazione delle detrazione stessa. 

 

In termini di liquidazione IVA, si ricorda che la procedura è di tipo mensile o trimestrale, comporta un regolare rimborso IVA e un eventuale acconto come forma di anticipo della somma complessiva da pagare alla fine del periodo fiscale. Per maggiori approfondimenti è peraltro utile conoscere più a fondo anche il concetto dell’esigibilità IVA.

 

Per concludere, e collegandoci alle modifiche che il reverse charge ha applicato anche al meccanismo della liquidazione IVA, è possibile affermare che in uno scenario normativo in continua evoluzione, frutto anche delle spinte di cambiamento e uniformazione dell’Unione Europea, è fondamentale per le aziende avere dei punti fermi su cui fare perno. Strumenti che assicurino una fluidità dei processi interni in base a quanto previsto dall’attuale normativa.

 

Strumenti che, in linea con l’Unione, privilegino i concetti di dematerializzazione cartacea e digitalizzazione: fondamentali anche ai fini dei controlli fiscali da parte delle autorità preposte.

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • Il reverse charge IVA, o inversione contabile, è il meccanismo con il quale l’IVA viene attribuita al destinatario/cessionario della transazione piuttosto che al cedente.
  • Il reverse charge IVA tramite fatturazione elettronica può essere esterno (rivolto a soggetti passivi d’imposta e cessioni nell’Unione) o interno: (soggetti passivi IVA in Italia per operazioni in deroga agli art. 17 e 74 riferiti al Decreto IVA).
  • Se il cedente/fornitore è obbligato al reverse charge ma emetta fattura  ordinaria oppure omette il meccanismo del reverse, si applicano sanzioni da 250 a 20 mila euro nonostante l’IVA venga assolta regolarmente.
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.