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IVA mensile e IVA trimestrale : la guida essenziale

Valerio Gay

Valerio Gay

Team lead - Account manager

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Contribuenti, processi di liquidazione e tempistiche rappresentano i punti di partenza della disciplina riguardante l’IVA. Che sia mensile o trimestrale, l’imposta sul valore aggiunto è regolata dalle stesse logiche. Sono illustrate nei paragrafi successivi, a partire dai soggetti coinvolti nei processi di calcolo e liquidazione secondo le forme previste per legge.

Sommario

IVA mensile e IVA trimestrale: i contribuenti

 

 

La doppia fattispecie, IVA mensile e IVA trimestrale, liquidate ogni 30 giorni oppure ogni 90 giorni, qualifica anche i contribuenti e le loro caratteristiche.

 

Il contribuente mensile è tenuto innanzitutto al calcolo dell’imposta in funzione delle operazioni poste in essere nell’arco temporale di 30 giorni. In seguito, è obbligato a versare il dovuto entro il 16 del mese successivo. Ad esempio, un’IVA mensile a debito riferita alla liquidazione di marzo dovrà essere versata entro il 16 aprile.

 

Il contribuente trimestrale è colui, o colei, che sceglie di calcolare l’imposta ogni 90 giorni a patto che nell’anno precedente abbia realizzato un volume di affari uguale o inferiore a 400 mila euro (in caso di professionisti autonomi o imprese coinvolte nella erogazione di servizi) oppure uguale o inferiore a 700 mila euro (per le categorie residuali). Per volume di affari si intende l’ammontare delle cessioni di beni o servizi scorporate dalle variazioni in diminuzione e dalle imposte. I beni ammortizzabili e i passaggi di contabilità separate sono esclusi dal calcolo.

 

La scelta del versamento, IVA mensile o IVA trimestrale, deve essere comunicata in sede di prima dichiarazione annuale dell’imposta attraverso la compilazione del quadro VO. Ha effetto fino a revoca, a meno che non si superino i limiti di fatturato annuo indicati in precedenza. La liquidazione trimestrale implica l’applicazione di un tasso di interesse pari all’1%.

 

Il D.P.R. 633/72, in particolare l’art. 74, definisce alcuni contribuenti trimestrali speciali che sfuggono legalmente al volume d’affari delineato in precedenza. Si tratta di aziende che erogano servizi al pubblico, soggetti coinvolti nel settore delle stazioni di rifornimento carburante, autotrasportatori per conto terzi e professionisti nel settore artistico e in ambito sanitario.

 

La liquidazione trimestrale per le quattro categorie di soggetti menzionate si svincola così dall’obbligo della maggiorazione percentuale vista in precedenza: viene meno l’1% di interesse e si prescinde dal volume di affari generato nel periodo fiscale di riferimento.

 

In linea generale, che sia mensile o trimestrale, l’azienda o il professionista che effettua una vendita di beni o l’erogazione di un servizio, addebita l’IVA al cessionario. Il cedente resta debitore nei confronti dell’Erario (l’IVA a debito). Il cessionario acquisisce il diritto di esercitare la detrazione IVA e diventa creditore dello Stato. In alcuni casi, la regola generale può essere sovvertita e genera il cosiddetto reverse charge o inversione contabile. Altri casi particolari di gestione dell’IVA sono quelli della rivalsa e dello split payment.

 

 

Cos’è la liquidazione IVA 

 

 

Per liquidazione IVA si intende la procedura periodica attraverso la quale i soggetti passivi IVA, detti anche soggetti d’imposta, calcolano l’IVA a debito o l’IVA a credito funzionale al versamento o meno della quota nelle casse dell’Erario. L’importo singolo dell’imposta viene ovviamente calcolato sulla base imponibile di ogni fattura in funzione dell’aliquota corrispondente.

 

Attraverso la liquidazione dell’IVA i soggetti d’imposta realizzano un confronto tra il credito e il debito generato nel periodo fiscale di riferimento, mensile o trimestrale. Si tratta quindi di un mero calcolo contabile basato sulla differenza tra l’IVA realizzata sulle vendite e l’IVA riferita agli acquisti desumibili dal registro IVA. L’IVA a credito non presuppone alcun versamento all’Agenzia delle Entrate e in questo caso l’importo viene congelato fino al periodo successivo.

 

Nello specifico, occorre calcolare l’IVA sulle vendite, sottrarre l’IVA riferita agli acquisti e il credito del periodo precedente (se esistente) e sommare il debito del periodo precedente inferiore a 25,82 euro (se esistente). Se il valore finale è maggiore di 25,82 euro è possibile procedere al versamento altrimenti il credito può essere rimandato al periodo seguente.

 

Sul piano normativo la liquidazione dell’IVA può avvenire su base mensile o trimestrale. Per questo si parla di IVA mensile e IVA trimestrale: l’arco temporale è l’elemento che qualifica entrambi. Come illustrato in apertura, si distinguono quindi contribuenti mensili e contribuenti trimestrali per le singole fattispecie.

 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Il contribuente mensile è obbligato innanzitutto al calcolo dell’imposta in base alle operazioni realizzate nell’arco temporale di 30 giorni. In seguito, è tenuto a versare il dovuto nelle casse dell’Erario entro il 16 del mese successivo. Ad esempio, un’IVA mensile a debito inerente alla liquidazione di giugno dovrà essere versata entro il 16 luglio.

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Come anticipato in precedenza, i contribuenti passivi IVA possono deliberatamente optare per la liquidazione trimestrale nel rispetto di alcuni requisiti. Il limite massimo di fatturato rappresenta il vincolo principale: 400 mila euro per i professionisti che operano nel settore dei servizi e 700 mila per le attività residuali stabilite per legge.

 

Il volume di affari si riferisce al totale delle cessioni di beni o servizi scorporati dalle variazioni in diminuzione e dalle imposte. Sono esclusi dal calcolo i beni ammortizzabili e i passaggi tra contabilità separate.

 

Aziende che erogano servizi al pubblico, stazioni di rifornimento carburante, autotrasportatori per conto terzi e professionisti nel settore artistico e in ambito sanitario sono esenti dai limiti massimi di fatturato riferito all’anno d’imposta precedente.

 

 

Liquidazione IVA trimestrale: tempistiche

 

 

I contribuenti che adottano il meccanismo della liquidazione IVA trimestrale sono tenuti ad effettuare il versamento il giorno 16 ogni 90 giorni ad eccezione del secondo e dell’ultimo trimestre. Il versamento può avvenire anche tramite pagamento di un acconto IVA iniziale.

 

Per maggiore chiarezza, la normativa stabilisce tassativamente le scadenze: si tratta del 16 maggio (come primo trimestre), 20 agosto (secondo trimestre), 16 novembre (terzo trimestre) e 16 marzo (conguaglio del quarto trimestre); l’ultimo termine è obbligatorio salvo i casi in cui il contribuente decida di usufruire di una dilazione, versando così l’IVA con le altre imposte desunte dalla dichiarazione dei redditi. Il momento in cui l’IVA può essere versata si definisce esigibilità.

 

 

IVA mensile e IVA trimestrale a credito

 

 

L’IVA mensile o l’IVA trimestrale si definisce a credito nel caso in cui quella incassata dalle vendite sia maggiore di quella relativa agli acquisti. In questi casi, il credito IVA genera la cosiddetta compensazione verticale per mezzo della quale il credito potrà essere utilizzato per compensare il debito IVA del periodo seguente; oppure lo stesso credito potrà compensare altre imposte o tasse (compensazione orizzontale); come ultima possibilità il contribuente potrà chiedere semplicemente un rimborso in caso di credito IVA.

 

 

Liquidazione IVA trimestrale: codice tributo F24

 

 

Per la liquidazione dell’IVA mensile e dell’IVA trimestrale è necessario utilizzare i cosiddetti codici tributo in fase di compilazione dell’F24. La liquidazione mensile dell’IVA adotta il codice tributo numero 60 cui associare il mese di riferimento (6005 varrà per il mese di maggio). La liquidazione trimestrale dell’IVA utilizza il codice tributo numero 603 seguito, anche in questo caso, dal numero che identifica il trimestre (6031 per il secondo). Ogni codice è seguito a sua volta dall’anno di riferimento.

 

La presentazione dei moduli F24, che si tratti di IVA mensile o trimestrale, dovrà avvenire necessariamente in via telematica attraverso i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate. Se la liquidazione si riferisce ad un debito di importo inferiore a 25,82 euro l’imposta può essere pagata con la successiva liquidazione. 

 

 

Conclusioni 

 

 

La presentazione telematica dei moduli F24 all’Agenzia delle Entrate ribadisce la centralità della digitalizzazione nei processi di natura fiscale. La digitalizzazione snellisce flussi e processi sia per le autorità di controllo sia per le aziende tenute ad assolvere gli obblighi di legge. 

 

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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare 

 

  • L’IVA mensile deve essere liquidata ogni 30 giorni e il contribuente è obbligato al versamento della quota entro il 16 del mese successivo.
  • L’IVA trimestrale deve essere liquidata ogni 90 giorni e secondo le date dei quadrimestri stabilite per legge. Sono esclusi dal regime trimestrale i professionisti che superano taluni limiti di fatturato definiti dalla normativa.
  • Tramite la liquidazione dell’IVA i soggetti d’imposta realizzano un confronto tra il credito e il debito generato nel periodo fiscale di riferimento, mensile o trimestrale, e versano o meno il dovuto nelle casse dell’Erario.  
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Valerio Gay

Valerio Gay

Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.