IVA
Imposta di bollo su fatture analogiche e digitali
Valerio Gay
Team lead - Account manager
Aggiornato il
L’imposta di bollo su fatture è una tassa indiretta che indica l’importo da pagare per atti commerciali di natura produttiva posti in essere da soggetti coinvolti nello svolgimento di attività lavorative. Si distingue per la sua natura giuridica ibrida perché si configura alternativamente come imposta e come tassa in base alle circostanze.
Nei prossimi paragrafi sono enunciati gli aspetti principali della materia con riferimento alle definizioni di imposte di bollo, fatture analogiche e digitali, operazioni coinvolte, esenzioni e imposte su fatture elettroniche.
Sommario
Imposta di bollo, fatture analogiche e digitali
La disciplina verte quindi sugli atti commerciali da cui nascono fatturazioni analogiche e digitali. Si articola poi su operazioni coinvolte da IVA e operazioni esenti da IVA, da cui nascono direttamente fatture esenti da IVA con applicazione di imposte di bollo. La disciplina delle fatturazioni si è ovviamente evoluta e continua ad evolversi, tant’è che dal 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica e l’applicazione dell’imposta su fatture elettroniche in base ai dettami della normativa.
L’imposta di bollo appartiene alla categoria delle imposte indirette sulla produzione e di conseguenza rappresenta essa stessa un’imposta indiretta, di tipo cartolare, che si applica generalmente con importo fisso, stabilito dalla normativa di riferimento. I paragrafi successivi illustreranno l’importo esatto previsto dalla legge per l’imposta di bollo su fatture.
La marca da bollo è considerata un tributo alternativo all’IVA destinato tanto a fatture analogiche quanto a quelle digitali. La fattura analogica, così come i documenti simili, si materializza tramite supporti cartacei ed è immediatamente leggibile in quanto stampata.
La fattura digitale, o anche elettronica è invece dematerializzata, può o deve essere commutata su carta. La fattura digitale introduce il concetto di interoperabilità secondo cui sistemi informatici differenti possono interagire tra loro per analizzare documenti informatici impostati con la stessa struttura. Nell’ultimo paragrafo è illustrata la fattispecie dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.
L’imposta di bollo su fatture
L’imposta di bollo su fatture si applica alle fatture cartacee ed elettroniche con importi superiori a 77,47 euro che non hanno addebito IVA, ai sensi del D.P.R. 642/72 che sancisce l’attuazione del principio di alternatività. La marca da bollo è prevista anche per note, ricevute, conti e documenti simili esclusi o esenti da IVA con importo maggiore di 77,47 euro. Si desume quindi che le fatture di importo inferiore alla cifra indicata non sono mai interessate dall’applicazione della marca da bollo.
L’imposta, in caso di fattura elaborata in modalità analogica, si assolve tramite applicazione di marca da bollo o, in alternativa, secondo procedura virtuale. Per le fatture elaborate in modalità elettronica, tecnicamente definite fatture dematerializzate, l’imposta di bollo è applicata sempre e soltanto in modalità virtuale.
Imposta di bollo e operazioni coinvolte
Per quanto sia importante capire gli ambiti di applicazione dell’imposta di bollo su fatture, è altrettanto importante a livello contabile e fiscale definire la sfera di applicazione dell’imposta in funzione di operazioni e atti di natura legale, economica e amministrativa. In seguito sono riportate in maniera sintetica le singole fattispecie definite dalla normativa. L’imposta di bollo dell’importo di 2 euro è dovuta per le seguenti fattispecie.
- Note, ricevute, conti e documenti che si distinguono per addebiti o accrediti, anche non sottoscritti, spediti o consegnati non necessariamente in prima persona ma anche tramite soggetti terzi.
- Ricevute e quietanze consegnate dal creditore o da altri soggetti in nome e per conto del creditore a titolo di liberazione, parziale o completa, di obbligazioni di natura pecuniaria.
- Operazioni escluse da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 tra cui anticipazioni, interessi moratori e operazioni analoghe.
- Operazioni esenti da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72.
- Operazioni cosiddette fuori campo IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 che si contraddistinguono per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo, comprese le operazioni poste in essere da contribuenti che operano in regime di vantaggio e in regime forfettario ai sensi del D.P.R. 633/72 (ovvero di mancanza del cosiddetto presupposto territoriale);
- Operazioni non imponibili come i servizi internazionali ai sensi del D.P.R. 633/72, i servizi correlati agli scambi internazionali e le operazioni assimilabili ad attività di esportazione.
- Operazioni relative alle cessioni e alle esportazioni abituali, seguenti alle presentazioni di dichiarazione di intento.
Imposta di bollo e operazioni non coinvolte
Oltre all’imposta di bollo su fatture e oltre alle operazioni coinvolte da fattura illustrate in precedenza, è altrettanto importante circoscrivere l’ambito a quelle che sono le operazioni non assoggettate da imposta di bollo.
Di seguito è riportato un elenco dettagliato delle singole voci, partendo dal presupposto generale che sono esenti da imposta di bollo: le fatture, le ricevute, le quietanze di pagamento, le note di variazione delle somme accreditate o addebitate a patto che i documenti:
- siano relativi a pagamenti di somme riguardanti cessioni e prestazioni sottoposte a regime IVA;
- riguardino l’IVA connessa ad operazioni alle quali si riferiscono i documenti, come fatture per operazioni soggette, e che riportino l’IVA, fatture sottoposte al regime specifico del reverse charge, fatture riguardanti le operazioni del cosiddetto Gruppo IVA; fatture connesse a cessioni di merci inerenti alle esportazioni dirette e triangolari; fatture riguardanti la cessione di beni nell’ambito della Comunità Europea;
- si riferiscano ad enti del Terzo Settore e agli atti, alla documentazione, alle istanze, alle dichiarazioni e a documenti di natura informatica ai sensi del D.lgs. 117/2017.
Esenzione dell’imposta di bollo su fatture
L’imposta di bollo su fatture non è prevista per operazioni specifiche non imponibili come le esportazioni dirette (ai sensi del D.P.R. n. 633/1972), le cessioni intracomunitarie (ai sensi del D.L. n. 331/1993) e i servizi correlati agli scambi internazionali (ai sensi del D.P.R. n. 633/1972).
Imposta di bollo su fatture esenti IVA
La regola generale prevista dalla normativa presuppone che l’imposta di bollo di 2 euro si applichi su tutte le fatture per operazioni esenti da IVA a patto che siano di importo maggiore a 77,47 euro. Per inciso, da operazioni senza IVA nascono ovviamente fatture esenti da IVA. Una fattura per operazioni multiple implica il pagamento del bollo solo se l’ammontare complessivo delle operazioni esenti da IVA risulti maggiore di 77,47 euro.
Le operazioni esenti da IVA riguardano i costi anticipati al cliente. Se tali costi rappresentano concessioni governative, diritti specifici come quelli camerali, di cancelleria, conservatoria e segreteria, contributi in genere, contributi unificati, tasse e imposte, si procede con l’esenzione del bollo da 2 euro come previsto dal D.P.R. n. 642/1972.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Dal 2019 in Italia è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per cessioni di beni ed erogazioni di servizi verso i cosiddetti soggetti passivi IVA e nei confronti dei consumatori.
Sul versante dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, la normativa prevede che il versamento della marca da bollo dovrà essere sempre effettuato attraverso procedure virtuali e non è mai necessaria l’autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi del D.M. 2014.
Le fatture elettroniche obbligate al pagamento dell’imposta di bollo devono contenere una specifica annotazione riguardante l’assolvimento dell’imposta in base a quanto stabilito dal D.M. 28/12/2018, secondo cui deve essere contemplata la dicitura di assolvimento prevista dal D.M. 17.6.2014. L’annotazione si espleta mediante la compilazione del campo apposito “Dati bollo” incluso nel file xml.
Se il cedente preferisce addebitare il tributo d’imposta, i campi “Dati Bollo” da valorizzare sono quelli “Bollo Virtuale” (per adempimento ai sensi del decreto MEF 2014) oppure “Importo Bollo”.
Conclusioni
Con la Legge di Bilancio del 2018, che ha permesso l’introduzione dell’e-fattura nel 2019 per operazioni che intercorrono tra privati in merito a cessioni di servizi e beni, il legislatore ha percorso la strada della digitalizzazione: modalità operativa e gestionale sempre più pervasiva nei circuiti d’impresa e nei relativi rapporti con lo Stato e con l’Agenzia delle Entrate.
Digitalizzazione e dematerializzazione si proiettano nel futuro con straordinaria dirompenza e sono già ampiamente operative nelle strutture amministrative aziendali: dalle operazioni più semplici come la liquidazione delle fatture automatizzata fino a procedure estremamente complesse.
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Per concludere: 3 punti chiave da ricordare
- L’imposta di bollo su fatture si applica a fatture cartacee e digitali con importi superiori a 77,47 euro esenti da IVA.
- L’imposta di bollo su fatture non è prevista per operazioni specifiche non imponibili come esportazioni dirette, cessioni intracomunitarie e i servizi correlati agli scambi internazionali.
- Dal 2019 in Italia è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica verso soggetti passivi IVA per cessioni di beni ed erogazioni di servizi attraverso procedure virtuali.
Valerio Gay
Valerio Gay ha acquisito un’ampia esperienza presso Weekendesk e Qonto. Attualmente Team Lead Account Manager per l’Italia a Mooncard, supporta i clienti nell’utilizzo della soluzione e facilita l’integrazione delle note spese all’interno contabilità aziendale. Appassionato di economia, contabilità e diritto, Valerio rimane aggiornato sulle ultime tendenze di mercato e regolamentazioni.